Farmaci senza ricetta
- stabilisce che il Ministro della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2007, sentiti gli Ordini dei medici e dei farmacisti, individui le condizioni per consentire al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di fornire anche in assenza di prescrizione medica un medicinale soggetto a prescrizione “semplice” o da rinnovare volta per volta;
- Introduce specifiche norme per rendere più agevole l’azione dell’AIFA;
- prevede una specifica disposizione che consente al Ministro della Salute di autorizzare sperimentazioni di nuove modalità di fornitura di medicinali;
- introduce una norma che stabilisce espressamente che i farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacia e le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali;
- prevede l’utilizzo di fotografie o rappresentazioni grafiche delle confezioni dei medicinali sui cartelli indicanti i prezzi di vendita al pubblico e gli eventuali sconti praticati in farmacia e nei punti-vendita previsti dal decreto-legge Bersani (la norma riguarda, ovviamente, soltanto i farmaci senza obbligo di ricetta e di automedicazione);
- vengono modificate varie disposizioni del decreto legislativo 219, che prevedono responsabilità e competenze dei farmacisti in farmacia per adeguarle alla nuova realtà conseguente all’entrata in vigore della liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta;
Su www.ministerosalute.it è disponibile l’elenco completo dei componenti la Commissione.
Fonte: Ministero della Salute